SANZIONI AMMINISTRATIVE AGLI ESERCENTI DELLE STRUTTURE RICETTIVE - LEGGE REGIONALE LAZIO N.13/2007
REGIONE LAZIO
L.R. 06 Agosto 2007, n.13 (Legge consultabile nella sezione "Documentazione"
Organizzazione del sistema turistico Laziale.
Art. 31
(Sanzioni amministrative pecuniarie)
1. L’esercizio di un’attività ricettiva, anche in modo occasionale, senza autorizzazione è soggetta a sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro e all’immediata chiusura dell’attività.
2. L’inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione, da parte delle strutture ricettive soggette alla stessa, comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.
3. La mancata esposizione al pubblico dell’autorizzazione comporta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.
4. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive del segno distintivo assegnato a seguito di classificazione, ovvero dei cartellini relativi alla pubblicità dei prezzi, nonché delle tabelle prezzi aggiornate, comporta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.
5. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive dell’apposito cartello indicante il percorso antincendio comporta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.
6. L’attribuzione alla propria struttura ricettiva con scritti, stampati ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo di un’attrezzatura non corrispondente a quella autorizzata o di una denominazione o una classificazione diversa da quella approvata è soggetta alla sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.
7. La mancata presentazione da parte delle strutture ricettive dei moduli di comunicazione dei prezzi comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.
8. L’applicazione da parte delle strutture ricettive di prezzi difformi da quelli comunicati comporta la sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro.
9. La dotazione, in modo permanente, nelle strutture ricettive, escluse quelle all’aperto, di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato è soggetta alla sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro per ogni posto letto in più.
10. La mancata osservanza, da parte delle strutture ricettive alberghiere, dell’obbligo di rimuovere il posto letto aggiunto alla partenza del cliente è soggetta alla sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.
11. La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini turistici da parte delle strutture ricettive comporta la sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro.
12. L’accoglienza, da parte delle strutture ricettive all’aperto, di un numero di persone superiore alla capacità ricettiva massima autorizzata è soggetta ad una sanzione amministrativa di 500 euro per ogni persona ed ogni giorno in più.
(01.01.2009)
Archivio News »
© 2006 - APT - Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Roma C.F.
N° 05445451007- [Credits]
